IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Fino all'approvazione dei criteri e parametri regionali, i sindaci possono rilasciare l'autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, su conforme parere della competente Commissione di cui all'art. 6 della legge n. 287/1991, in base alle direttive del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, tenuto conto della tipologia degli esercizi, del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando cio' non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre accerta l'adeguata sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.