IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
         SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Fino all'approvazione dei criteri e parametri regionali, i sindaci
possono   rilasciare   l'autorizzazione   per   l'apertura   ed    il
trasferimento  di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico
di  alimenti  e  bevande,  su  conforme   parere   della   competente
Commissione  di  cui all'art. 6 della legge n. 287/1991, in base alle
direttive del  Ministro  dell'industria,  commercio  ed  artigianato,
tenuto  conto  della  tipologia  degli  esercizi,  del  reddito della
popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici  e
delle abitudini di consumo extradomestico.
   Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione il sindaco accerta la
conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del  Ministro
dell'interno,  ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando
cio' non sia possibile in via preventiva.
   Il sindaco, inoltre accerta l'adeguata sorvegliabilita' dei locali
oggetto di concessione edilizia per ampliamento.